Descrizione
Per tutelare i propri diritti, il cittadino può chiedere di visionare o estrarre una copia dei documenti amministrativi posseduti dalla Pubblica Amministrazione, in qualunque forma essi siano realizzati (cartacea, fotocinematografica, elettromagnetica, ecc.). La forma della copia ottenibile dipende dalla trasferibilità dell'originale archiviato presso gli enti.
La Legge 07/08/1990, n. 241 garantisce questo diritto per favorire la partecipazione e per assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’attività amministrativa.
Se l'accesso agli atti rende necessaria una verifica sull'effettivo interesse del richiedente o sull'eventuale presenza di controinteressati, si parla di accesso formale. Se invece non esistono controinteressati si parla di accesso informale, e in questo caso è possibile chiedere verbalmente l'accesso presso l'ufficio competente che esaminerà la richiesta immediatamente e senza formalità (Decreto del Presidente della Repubblica 12/04/2006, n. 184, art. 5).
Il procedimento può essere differito, ad esempio quando i documenti chiesti fanno parte di un procedimento non ancora concluso.
In Comune di Borgo Valsugana …
In aggiunta alle disposizioni normative nazionali, nei Comuni della Provincia di Trento l’accesso agli atti è disciplinato anche dalla Legge provinciale 30/11/1992, n. 23, art. 32 che stabilisce:
Non sono accessibili le informazioni in possesso dell'amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal Decreto legislativo 30/12/2003, n. 196, in materia di accesso ai dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.