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Attività di pubblica sicurezza e gli apparecchi da gioco

Descrizione

Sono soggette a licenza comunale alcune attività disciplinate dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 773/1931.

Nella sezione "modulistica attività economiche e pubblica sicurezza " è disponibile documentazione specifica per le seguenti attività:

- attività di "direttore o istruttore di tiro";

- le attività di spettacolo viaggiante (circhi, parchi di divertimento, giostre, attrazioni varie);

- l'organizzazione di tombole, lotterie o pesche di beneficienza

- l'apertura di sale giochi.

Si fa presente che è stato abrogato l'art. 126 del TULPS che prevedeva apposita segnalazione per la vendita di cose antiche ed usate.Qualora negli esercizi commerciali o con le altre forme di vendita vengano ceduti prodotti usati  la vendita i è tuttavia assoggettata alla tenuta del registro previsto dall'art. 128 del T.U.L.P.S. debitamente vidimato dal Comune.

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Relativamente alla collocazione di apparecchi da gioco sul territorio comunale, il Consiglio comunale con deliberazione n. 32/2012 e s.m. aveva approvato apposite norme regolamentari per vietare la collocazione di apparecchi da gioco individuati dall'art. 110, comma 6, lett. a) e b) del R.D. n. 773/1931, in prossimità di luoghi sensibili.

Con la L.P. 22 luglio 2015 n. 13 la Provincia di Trento ha approvato specifici interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco". Le limitazioni poste dal Comune si applicano pertanto ai luoghi sensibili indicati all'art. 5 comma 1) della legge provinciale 13/2015

 L'art. 5 di tale norma ha stabilito precise limitazioni per la collocazione di apparecchi da gioco in prossimità di luoghi sensibili. In particolare:

"Per tutelare determinate categorie di persone più vulnerabili e per prevenire la dipendenza da gioco, è vietata la collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), a una distanza inferiore a trecento metri dai seguenti luoghi:

a)    istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado;

b)    strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, assistenza e recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette;

c)    strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio-assistenziale;

d)    strutture e aree ricreative e sportive frequentate principalmente da giovani, nonché centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007);

e)    circoli pensionati e anziani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 25 luglio 2008, n. 11 (Istituzione del servizio di volontariato civile delle persone anziane, istituzione della consulta provinciale della terza età e altre iniziative a favore degli anziani);

f)     luoghi di culto.

I comuni possono stabilire con proprio atto una distanza superiore a quella prevista dal comma 1 per la collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931. In aree circoscritte, esterne ai luoghi individuati dal comma 1, i comuni, inoltre, possono vietare la collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931, tenuto conto dell'impatto sulla sicurezza urbana e sulla qualità del contesto urbano, nonché dei problemi connessi con la viabilità e l'inquinamento acustico.

L'art. 14 della L.P. 13/2015 ha stabilito che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, sono rimossi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore di questa legge gli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 posti a una distanza inferiore a quella prevista dall'articolo 5, comma 1. In caso di mancata rimozione si applica l'articolo 10, comma 1."

La Giunta comunale, con deliberazione n. 156 dd. 21.11.2017 qui allegata i ha aggiornato la ricognizione dei luoghi sensibili. Si allega in calce la planimetria dei luoghi sensibili individuati dalla Giunta

Per eventuali informazioni sulle attività di pubblica sicurezza e sull'utilizzo della relativa modulistica è possibile contattare il Servizio Segreteria ed Affari Generali (ufficio n. 6 - II piano del Municipio - Nicoletta Stroppa - tel. 0461-758707).

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