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Vendere prodotti agricoli

Descrizione

La vendita di prodotti da parte di imprenditori agricoli è disciplinata dal Decreto legislativo 18/05/2001, n. 228 e s.m. 

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio e in possesso dei requisiti morali previsti dall’art 4 del Decreto legislativo 18/05/2001, n. 228 possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende (anche prodotti derivati ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa), osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità e producendo apposite COMUNICAZIONI  ai comuni.

La Provincia di Trento - Servizio Commercio - con circolare n. S040/2013/512341 DD 23/09/2013, pubblicata sul sito del Servizio Commercio della PAT ha fornito le necessarie indicazioni relativamente alla possibilità di consumo sul posto dei prodotti agricoli.

L’esercizio delle attività di vendita sopra descritte deve inoltre avvenire con il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sanità ed igiene.

In particolare, la vendita di prodotti alimentari è soggetta ad apposita comunicazione all’Azienda Provinciale Servizi Sanitari con utilizzo della modulistica all’uopo predisposta dall’Azienda stessa.

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