Descrizione
La quiete pubblica è un bene collettivo e condizione necessaria per garantire la salute dei cittadini, pertanto deve essere tutelata dagli enti pubblici competenti, tra cui i Comuni, “[...] come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività [...]“ (articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana).
Per ogni zona del territorio comunale sono previsti limiti massimi di emissione sonora, prescritti dal Piano di classificazione acustica comunale o dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997.
La Legge 26/10/1995, n. 447, art. 6 prevede che il Comune possa rilasciare l'autorizzazione in deroga ai valori limite per lo svolgimento di:
- attività temporanee
- manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico
- per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.
Anche per le attività edilizie temporanee che non possano rispettare i limiti orari o i limiti di intensità di rumore stabiliti nel territorio comunale è quindi necessario presentare domanda di autorizzazione in deroga alle emissioni sonore.
In Comune di Borgo Valsugana …
Nei Comuni della Provincia di Trento la materia delle autorizzazioni acustiche è disciplinata, oltre che dalla Legge 26/10/1995, n. 447, dall'art. 60 della Legge provinciale 11/09/1998, n. 10 e dall'art. 11 e del D.P.G.P. 23.12.1998 n. 43-115/Leg.
Lo svolgimento di attività temporanee, come cantieri, manifestazioni e attività ricreative in luogo pubblico o aperto al pubblico, può essere autorizzato dal comune anche in deroga ai limiti stabiliti dalle norme richiamate dall'articolo 60 della Legge provinciale 11/09/1998, n. 10.
In tal caso, il comune prescrive l'adozione delle misure necessarie per ridurre al minimo le emissioni acustiche e individua le fasce orarie entro le quali possono essere esercitate tali attività.
Il comune può autorizzare il superamento dei limiti stabiliti dalle norme richiamate dall'articolo 60 della Legge provinciale 11/09/1998, n. 10, ai fini dell'esercizio e dello svolgimento dei servizi pubblici essenziali e di manifestazioni in occasione di festività, prescrivendo l'adozione delle misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo ed eventualmente determinando fasce orarie entro le quali possono essere esercitati tali servizi e manifestazioni. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, i comuni possono emanare norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della Legge 26/10/1995, n. 447.
Per le attività temporanee vedasi anche i limiti previsti dalla deliberazione della Giunta Provinciale 03/08/2015, n. 1332.