Descrizione
Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute per legge a stabilire e pubblicare sul proprio sito istituzionale, il termine per la conclusione di ogni singolo procedimento amministrativo. Ogni procedimento deve infatti essere concluso entro un termine ben preciso, indicato all'interno di ogni guida al procedimento pubblicata sullo sportello telematico. Se il termine per la conclusione di un procedimento è trascorso senza esiti il cittadino può chiedere l’intervento del soggetto incaricato di esercitare il potere sostitutivo. Questi è un funzionario, nominato dall'organo di governo dell’Amministrazione, che deve concludere il procedimento, attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.
Ricorrere al titolare del potere sostitutivo è un diritto di tutti i cittadini. Chiunque ha un procedimento amministrativo in corso e riscontra un ritardo nei tempi di conclusione da parte dell'ufficio, può chiedere l'esercizio del potere sostitutivo.
Nel caso in cui non sia stato individuato un funzionario specifico, il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o al funzionario di più elevato livello presente nell'Amministrazione.
Per ciascun procedimento l'Amministrazione deve pubblicare l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo, come previsto dal Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, art. 35.
In Comune di Borgo Valsugana …
Nei Comuni della Provincia di Trento la materia del procedimento amministrativo è disciplinata dalla Legge Provinciale 30/11/1992, n. 23.
Disposizioni dell'art. 3
L'articolo 3 della legge provinciale dispone che I'amministrazione stabilisce il termine entro cui deve concludersi ciascun procedimento.
La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale e disciplinare.
Ferme restando le ipotesi di sospensione previste dalla legge, in caso di inutile decorso del termine per la conclusione del procedimento il privato può rivolgersi al soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo (Segretario Generale).
Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine massimo stabilito ai sensi di quest'articolo e quello effettivamente impiegato per concludere il procedimento nonché le ragioni del ritardo.
Ai sensi della normativa statale vigente, salvi i casi di silenzio assenso o di silenzio rigetto, decorsi i termini stabiliti dai commi 2 e 4 dell’art. 3 per la conclusione del procedimento amministrativo, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione può essere proposto, anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei medesimi termini. È fatta salva la possibilità di riproporre l'istanza di avvio del procedimento se ne ricorrono i presupposti.
Disposizioni dell'art. 23
L'articolo 23 della Legge Provinciale 30/11/1992, n. 23 sul silenzio assenso stabilisce che:
- fermo restando quanto disposto dall'articolo 23, nei procedimenti a istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nei termini di cui all'articolo 3, il provvedimento di diniego. I provvedimenti adottati dopo la scadenza del termine sono inefficaci
- nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela
- le disposizioni di quest'articolo non si applicano agli atti e ai procedimenti in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e della salute, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali e agli atti individuati con successiva deliberazione della Giunta provinciale
Approfondimenti
La figura del titolare del potere sostitutivo è prevista dalla Legge 07/08/1990, n. 241, art. 2 ed è nominato dall'organo di governo dell'Amministrazione. Se non è stato individuato un funzionario specifico, il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o al funzionario di più elevato livello presente nell'Amministrazione.