Descrizione
La Provincia Autonoma di Trento ha istituito con Legge Provinciale 30/12/2014, n. 14, l'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS), che dal 2015 sostituisce integralmente l'Imposta municipale propria (IMU) e la Tassa per i servizi indivisibili (TASI).
L’IMIS introduce delle novità rispetto all’IMU. La più significativa prevede l’invio, da parte di ciascun Comune, dell’imposta già calcolata e dei modelli F24 precompilati in modo da agevolare il cittadino nel pagamento dell’imposta.
A tal proposito, si evidenzia che ogni Comune ha emesso gli avvisi con i prospetti di calcolo riferiti a una certa data (data aggiornamento), specificata in ogni informativa.
È onere del cittadino verificare la correttezza dei dati riportati nel prospetto e, in caso di inesattezze, provvedere all‘immediata segnalazione al Comune al fine di correggere la propria posizione. Se il contribuente versa l’imposta in base agli elementi inviati dal Comune, non si rendono applicabili le sanzioni relative all’omesso o infedele versamento. Il Comune quindi, se accerterà un versamento inferiore a quanto effettivamente dovuto, potrà recuperare la maggiore imposta e gli interessi ma senza applicazione di sanzioni.
Qualora l’errore di calcolo fosse dovuto a variazioni intervenute dopo la data aggiornamento e/o a omissioni o inadempimenti da parte del cittadino (ad es. mancati accatastamenti, mancata comunicazione del diritto a ottenere agevolazioni/esenzioni in base al regolamento), assieme al recupero della maggiore imposta vi sarà anche l’applicazione di sanzioni e interessi.
A questo proposito il Consorzio dei Comuni ha messo a disposizione un’applicazione web per calcolare autonomamente l’imposta e stampare i relativi modelli F24 precompilati.
In Comune di Borgo Valsugana …
Imposta Dovuta per l'Anno 2024
Aliquote
- Abitazioni Principali, Fattispecie Assimilate e Loro Pertinenze
- Aliquota: 0,00%
- Abitazioni Principali nelle Categorie Catastali A1, A8 e A9 e Relative Pertinenze
- Aliquota: 0,35%
- Detrazione: € 322,32
- Fabbricati Abitativi e Pertinenze in Comodato a Parenti e Affini (escluse Categorie A1, A8, A9)
- Aliquota: 0,495%
- Altri Fabbricati Abitativi e Relative Pertinenze
- Aliquota: 0,973%
- Fabbricati nelle Categorie Catastali A10 e D2
- Aliquota: 0,55%
- Fabbricati nelle Categorie Catastali C1 e C3
- Aliquota: 0,55%
- Fabbricati nelle Categorie Catastali D1, D3, D4, D6, D7, D8, D9 (esclusi i casi sotto indicati)
- Aliquota: 0,79%
- Fabbricati nella Categoria Catastale D1 con Rendita Catastale ≤ € 75.000,00
- Aliquota: 0,55%
- Fabbricati nelle Categorie Catastali D7 e D8 con Rendita Catastale ≤ € 50.000,00
- Aliquota: 0,55%
- Fabbricati Strumentali all’Attività Agricola (esclusi i casi sotto indicati)
- Aliquota: 0,1%
- Deduzione: € 1.500,00
- Fabbricati Strumentali all’Attività Agricola con Rendita Catastale ≤ € 25.000,00
- Aliquota: 0,00%
- Aree Fabbricabili
- Aliquota: 0,895%
- Fabbricati Destinati e Utilizzati a Scuola Paritaria
- Aliquota: 0,00%
- Fabbricati Concessi in Comodato Gratuito a Soggetti Iscritti all’Albo delle Organizzazioni di Volontariato o al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale
- Aliquota: 0,00%
- Altre Categorie Catastali ovvero Tipologie di Fabbricati
- Aliquota: 0,895%
Agevolazioni
- Detrazione per Abitazioni Principali nelle Categorie Catastali A1, A8 e A9
- Importo: € 322,32
- La detrazione è proporzionata al periodo dell’anno di utilizzo come abitazione principale.
- Se l’immobile è adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione è divisa in parti uguali.
- Deduzione per Fabbricati Strumentali all’Attività Agricola
- Importo: € 1.500,00
- Aliquota Ridotta per Unità Immobiliare Abitativa e Relative Pertinenze non Appartenenti alle Categorie A1, A8 e A9 Concessa in Comodato Gratuito
- Condizioni:
- Contratto di comodato redatto in forma scritta e registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
- Il comodatario deve possedere i requisiti di residenza e dimora abituale.
- Comunicazione al Comune entro la scadenza del versamento a saldo dell’imposta.
- Condizioni:
Altre Disposizioni
- Immobili di Cittadini Residenti all’Estero Iscritti all’A.I.R.E.
- Non sono previste agevolazioni.
- Unità Immobiliare Posseduta da Anziani o Disabili in Istituti di Ricovero
- L’unità immobiliare si considera adibita ad abitazione principale se non è locata o occupata da altri soggetti.
- Agevolazione concessa su richiesta del beneficiario tramite modello predisposto dal Comune.
Per ulteriori informazioni sulla determinazione dell'imposta, consulta il Regolamento per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice (IMIS).
Approfondimenti
Il proprietario o il titolare di altro diritto reale (uso, usufrutto, abitazione, superficie ed enfiteusi) sugli immobili di ogni tipo e sulle aree edificabili. Con riferimento a queste ultime, devono pagare anche i coltivatori diretti/imprenditori agricoli a titolo principale. Nel caso di contratto di leasing è dovuta dal soggetto che acquisisce la disponibilità in godimento dell’immobile (locatario finanziario).
Se più persone sono titolari del medesimo diritto reale sullo stesso immobile ogni contitolare deve pagare l’imposta in proporzione alla propria quota.
L’imposta dovuta corrisponde al risultato del calcolo “aliquota x valore catastale”.
L’aliquota è determinata dal Comune. Il valore catastale viene calcolato come “rendita catastale x coefficiente moltiplicatore fissato per legge”. Per facilitare il calcolo dell'imposta, il valore catastale ai fini IMIS viene indicato in ciascun estratto catastale.
Per l’abitazione principale e fabbricati assimilati
Per abitazione principale s'intende il fabbricato nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi, le modalità di applicazione dell'imposta per questa fattispecie e per le relative pertinenze si applicano a un solo immobile. Se le residenze anagrafiche sono stabilite in immobili diversi situati nel territorio provinciale, per abitazione principale s'intende quella dove pongono la residenza i figli eventualmente presenti nel nucleo familiare.
Per abitazione principale s'intende il fabbricato, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Se i coniugi stabiliscono la residenza anagrafica in fabbricati diversi, situati anche al di fuori del territorio provinciale, l'applicazione di tale disposizione è subordinata, sussistendone i presupposti, alla presentazione ai rispettivi comuni soggetti attivi dell'imposta di una comunicazione entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale le residenze anagrafiche vengono scisse. Il regolamento comunale può prevedere un termine più favorevole per la presentazione della comunicazione. L'obbligo di comunicazione non sussiste con riferimento al fabbricato abitativo che costituiva abitazione principale dei coniugi prima della scissione delle residenze
L’aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze (al massimo due pertinenze appartenenti alla categoria catastale C/2, C/6, C/7), a valere per il 2015, è determinata da ciascun regolamento comunale. Questa tipologia di fabbricato gode di un regime agevolato mediante il riconoscimento di una detrazione d’imposta (determinata sul possesso annuale, in caso di un minor possesso va ridotta proporzionalmente) da sottrarre all’imposta stessa. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da parte di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla quota di possesso.
Per le aree edificabili e situazioni assimilate
L’imposta corrisponde al risultato del calcolo “aliquota x valore dell’area edificabile”. L’aliquota è indicata dal Comune (si veda la tabella riepilogativa in prima pagina). Il valore dell’area edificabile corrisponde al risultato del calcolo “valore in commercio a metro quadro x metri quadri dell’area” . Il Comune ha individuato i valori di riferimento per metro quadro delle aree edificabili suddividendo in zone omogenee il territorio comunale. I valori per metro quadro relativi alle diverse zone territoriali sono presenti nel sito web di ciascun Comune.
Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a qualsiasi scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale comunale. Per scopo edificatorio si intende la possibilità anche solo potenziale di realizzare fabbricati o ampliamenti di fabbricati. Un terreno si considera edificabile con l’adozione preliminare dello strumento urbanistico comunale.
Si considerano assimilati ad area edificabile:
- i fabbricati iscritti catastalmente nelle categorie F3 ed F4, in attesa dell’accatastamento definitivo
- i fabbricati oggetto di demolizione o di interventi di recupero
- le aree interessate da lavori di edificazione, indipendentemente dalla tipologia dei fabbricati realizzati.
Per i fabbricati strumentali all’agricoltura
Questa tipologia di fabbricato gode di un regime agevolato mediante il riconoscimento di una deduzione dalla rendita catastale pari a euro 1.500,00 €.
Per fabbricato strumentale all’agricoltura si intende il fabbricato censito al catasto in categoria D10 ovvero per il quale sussiste l’annotazione catastale di ruralità.
L'IMIS è versata in autoliquidazione in due rate con scadenza 16 giugno e 16 dicembre.
I Comuni possono deliberare l’eliminazione dell’obbligo di versamento della rata che scade il 16 giugno.
L'imposta si paga con modello F24 presso ogni sportello bancario o presso gli uffici postali. L’importo totale da versare deve essere arrotondato all’euro. L’arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione è inferiore a 50 centesimi o per eccesso se è uguale o superiore.
Non sono dovuti versamenti IMIS per un importo annuale riferito a ciascun soggetto passivo inferiore o uguale a 15,00 €.
Come da risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, i codici tributo da utilizzare al fine del pagamento dell'IMIS tramite F24 sono i seguenti:
- 3990: IMIS abitazione principale, fattispecie assimilate e pertinenze (i versamenti IMIS effettuati con il codice 3990 devono avvenire senza la valorizzazione del campo "rateazione", che deve quindi rimanere in bianco. Diversamente i versamenti non vengono accettati dal sistema)
- 3991: IMIS altri fabbricati abitativi
- 3992: IMIS altri fabbricati
- 3993: IMIS aree edificabili
- 3994: IMIS sanzioni da accertamento
- 3995: IMIS interessi da accertamento
- 3996: IMIS sanzioni e interessi da ravvedimento operoso.