Descrizione

In Provincia di Trento le strade forestali sono classificate in:
Strade forestali di tipo A
- Strade forestali a esclusivo uso del bosco: è vietata la circolazione con veicoli a motore, a eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza e alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali e dei rifugi alpini, di quelli impiegati per lo svolgimento di pubblici servizi o funzioni, nonché di quelli autorizzati di volta in volta dal proprietario in casi straordinari di necessità e urgenza
- Strade forestali a esclusivo uso del bosco di arroccamento a vasti complessi montani: strade individuate dal Comune sulle quali è comunque consentita la circolazione con veicoli a motore per gli esperti accompagnatori nelle attività di accompagnamento previste dalla Legge 09/12/1991, n. 24, art. 39, com. 13 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia), nonché per le persone portatrici di minorazioni individuate secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.
Strade forestali di tipo B
Strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco, contraddistinte dal segnale di divieto con la scritta "salvo autorizzazione". Su queste strade:
- è consentito il transito con i veicoli a motore di proprietà degli aventi diritto di uso civico, nell'ambito del territorio gravato da tale diritto, o di proprietari di beni immobili serviti dalla strada forestale. Questi soggetti devono munirsi di apposito contrassegno gratuito rivolgendosi al Servizio segreteria ed affari generali con il libretto di circolazione del veicolo di proprietà.
È obbligatorio che l’automezzo autorizzato sia di proprietà e condotto da avente diritto all’uso civico.
- Inoltre, è consentito il transito dei veicoli a motore muniti di autorizzazione rilasciata, per particolari e motivate necessità, dal proprietario della strada “qualora siano accertate specifiche e motivate ragioni connesse con la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio umano, culturale, produttivo, e ambientale delle zone montane, in riferimento alle attività compatibili con gli equilibri ambientali, finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita civili delle comunità locali”. In tal caso va prodotta apposita richiesta in competente bollo.
- È inoltre consentito il transito, senza bisogno di autorizzazione, ai veicoli a motore che trasportano persone portatrici di minorazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento).
Per informazioni sui casi particolari è possibile contattare il Servizio segreteria ed affari generali.