Descrizione

Le strade forestali sono distinte in:
- strade forestali ad esclusivo uso del bosco (cd. "tipo A"). Su tali strade è vietata la circolazione con veicoli a motore, a eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza e alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali e dei rifugi alpini, di quelli impiegati per lo svolgimento di pubblici servizi o funzioni, nonché di quelli autorizzati di volta in volta dal proprietario in casi straordinari di necessità e urgenza
- strade forestali ad esclusivo uso del bosco "di arroccamento a vasti complessi montani" individuate dal Comune, sulle quali è comunque consentita la circolazione con veicoli a motore per gli esperti accompagnatori nelle attività di accompagnamento previste dall'articolo 39, comma 13, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia), nonché per le persone portatrici di minorazioni individuate secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale
- strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco (cd. "tipo B") contraddistinte dal segnale di divieto con la scritta "salvo autorizzazione". Su tali strade di tipo B:
- è consentito il transito con i veicoli a motore di proprietà degli aventi diritto di uso civico, nell'ambito del territorio gravato da tale diritto, o di proprietari di beni immobili serviti dalla strada forestale, nonché dei componenti del nucleo familiare e dei parenti di primo grado dei proprietari medesimi. Questi soggetti devono munirsi di apposito contrassegno gratuito rivolgendosi al Servizio Segreteria ed Affari Generali con il libretto di circolazione del veicolo di proprietà. E' obbligatorio che l’automezzo autorizzato sia di proprietà e sia condotto dal soggetto avente diritto
- è consentito il transito dei veicoli a motore muniti di autorizzazione rilasciata, per particolari e motivate necessità, dal proprietario della strada “qualora siano accertate specifiche e motivate ragioni connesse con la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio umano, culturale, produttivo, e ambientale delle zone montane, in riferimento alle attività compatibili con gli equilibri ambientali, finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita civili delle comunità locali”. In tal caso va prodotta apposita richiesta in competente bollo
- è consentito il transito, senza bisogno di autorizzazione, ai veicoli a motore che trasportano persone portatrici di minorazione, ai sensi dell'articolo 14 della Legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento).
In considerazione dei casi particolari nei quali è possibile il rilascio di permessi di transito ai soggetti non titolari di uso civico è necessario contattare il Servizio segreteria ed affari generali che fornirà la modulistica da compilare.
Approfondimenti
Il contrassegno per gli aventi diritto di uso civico o per i proprietari di immobili serviti dalle strade tipo B è rilasciato in forma gratuita.
I permessi di transito previsti nei casi di legge è soggetto all’imposta di bollo.
- residenti (in qualità di aventi diritto di uso civico)
- non residenti in casi particolari, ad esempio: gestori di pubblici esercizi, addetti alle malghe, organizzatori di feste campestri, addetti alla manutenzione e operatori ecologici ecc.
Per il rilascio del contrassegno:
- carta di circolazione del veicolo intestato al titolare del diritto di uso civico o titolo di proprietà (per i proprietari di immobili serviti da strade di tipo B non residenti)
Il rilascio del contrassegno generalmente è contestuale alla richiesta verbale.
Per Il rilascio delle altre autorizzazioni il termine è di giorni 30 dalla data di presentazione della richiesta.
